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Costituzione Regio Insubrica

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Panorama of Lake Maggiore from Poggio Sant'Elsa

Image via Wikipedia

 

 

 

Finalità: Promozione della cooperazione transfrontaliera nellarea dei laghi prealpini (Lario, Ceresio, Verbano) e favorire la presa di coscienza di appartenere ad un territorio con la stessa identità socio-culturale

DICHIARAZIONE DI INTESA


La Repubblica e Cantone del Ticino, la Provincia di Como, la Provincia di Varese, la Provincia di Novara per conto della costituenda Provincia del COMUNITÀ DI LAVORO "REGIO INSUBRICA"

Verbano-Cusio-Ossola ed il Comune di Verbania

promuovono

la costituzione della Comunità di lavoro "Regio insubrica".

Lattività della Regio insubrica é regolata come segue:

Art. 1 Scopo

Promozione di una politica di incremento della cooperazione transfrontaliera studiando - e per quanto possibile attuando - progetti comuni per lo sviluppo in campo economico, dei trasporti e delle comunicazioni, ambientale e culturale dellarea italo-svizzera dei tre laghi prealpini (Lario, Ceresio e Verbano), nel rispetto della sovranità e degli interessi specifici degli enti interessati e a sostegno dellattività istituzionalizzata di cooperazione transfrontaliera.

Art. 2 Enti partecipanti

Sono membri di diritto della Regio insubrica il Cantone Ticino, la Provincia di Como, la Provincia di Varese e la Provincia di Novara per conto della costituenda Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Vengono invitati a partecipare alle riunioni degli organi statutari lAutorità federale svizzera, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte.

Possono entrare a far parte della Comunità di lavoro tutti quegli Enti pubblici o privati con finalità di interesse generale, (Comuni, Comunità montane, Regioni di montagna, Camere di commercio, altre Associazioni economiche, Associazioni sindacali, ecc.) che siano disponibili a sostenere idealmente e finanziariamente lattività.

Singole persone fisiche o giuridiche possono aderire quali sostenitori, senza diritto di voto.

Il comitato direttivo fissa le condizioni dammissione e di esclusione.

Ogni membro della Comunità di lavoro può inoltrare le proprie dimissioni notificandole per lettera al comitato direttivo entro fine giugno di ogni anno con effetto per la fine dellanno.

1 membri versano, anticipatamente ad ogni anno civile, un contributo annuale il cui ammontare é stabilito dal comitato direttivo.

Art. 3 Organizzazione

Gli organi della Regio insubrica sono - lassemblea plenaria

- il comitato direttivo

- il presidente e lufficio presidenziale

Art. 4 Assemblea plenaria

Lassemblea plenaria e composta da un rappresentante di ognuno degli Enti partecipanti di cui allart. 2.

In via ordinaria si riunisce una volta nel corso dellanno solare, entro il primo semestre, per procedere in particolare allapprovazione dei conti consuntivi dellesercizio precedente e preventivi di quello entrante e, se del caso, alle nomine. Tuttavia può essere convocata per questioni urgenti in via straordinaria, allorché il comitato direttivo lo riterrà opportune oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei membri.

Lavviso di convocazione verrà notificato per lettera almeno entro tre settimane dalla data dellassemblea.

Esso dovrà indicare le trattande allordine del giorno.

Lassemblea plenaria determina gli orientamenti e gli obiettivi generali della Comunità di lavoro. Essa ha in particolare il compito di:

- nominare e revocare il comitato direttivo - approvare il rapporto di gestione

- approvare il regolamento finanziario - approvare i conti

- dare scarico del loro operato ai membri del comitato direttivo

- di modificare questa dichiarazione di intesa

- di sciogliere la Comunità di lavoro, qualora ciò fosse richiesto da almeno tre quarti dei membri.

Le sedute dellassemblea sono considerate valide con la presenza di tre quarti dei rappresentanti degli Enti promotori e di un mezzo dei rappresentanti degli altri Enti partecipanti.

Le risoluzioni sociali sono adottate a maggioranza di membri presenti.

Art. 5 Comitato direttivo

Il comitato direttivo promuove e coordina l’attività della Regio insubrica, affidando i mandati specifici ad eventuali gruppi di lavoro. Allestisce annualmente i conti facendo capo, ove occorra, a specialisti e delibera su tutti gli affari della Comunità di lavoro che non vengono espressamente riservati allassemblea plenaria.

Esso è composto di almeno dodici membri, tre i quali il presidente e tre vicepresidenti che sono scelti tra i membri di diritto.

I presidenti dei gruppi di lavoro ed il preposto alla segreteria ne fanno parte dufficio, a titolo consultivo.

I membri del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Il comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure dietro richiesta scritta e motivata di almeno quattro membri dello stesso. In ogni caso almeno due volte lanno.

Il comitato direttivo può validamente deliberare se é presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con voto aperto, salvo che almeno un membro presente chieda che si proceda con voto segreto. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

Art. 6 Presidente e ufficio presidenziale

Il presidente rappresenta la Regio insubrica nei confronti di terzi, convoca e presiede lassemblea plenaria ed il comitato direttivo, sovrintende al loro funzionamento ed allesecuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente é assistito dai tre vicepresidenti, uno per ciascuno degli altri tre membri di diritto della Regio insubrica, che insieme costituiscono lufficio presidenziale.

Il presidente consulta gli altri membri dellufficio presidenziale su iniziative importanti.

Il presidente viene eletto dal comitato direttivo per il periodo di un anno, a rotazione tra un ticinese, un comasco, un varesotto ed un rappresentante della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Art. 7 Gruppi di lavoro

Il comitato direttivo può nominare gruppi di lavoro ad hoc per la trattazione di singoli temi concreti.

I gruppi di lavoro possono essere composti da un massimo di 12 partecipanti. Di regola ne fa parte almeno un rappresentante di ciascuno dei membri di diritto. Essi assicurano il coordinamento con l’attività istituzionale di tali Enti.

Lorganizzazione di ogni gruppo e stabilita dal comitato direttivo.

ogni gruppo di lavoro viene sciolto non appena assolto il proprio mandato.

Art. 8 Sede sociale

La sede sociale della Comunità di lavoro è fissata nel capoluogo della Provincia e rispettivamente del Cantone, al quale appartiene il presidente in carica.

Art. 9 Segreteria

Il comitato direttivo istituisce una segreteria permanente diretta da un segretario generale che funge pure da segretario del comitato direttivo.

La nomina del segretario generale spetta allufficio presidenziale, per proposta del presidente in carica.

Compito principale della segreteria e quello di promuovere l’attività di tutti gli organi della Regio insubrica, di fungere da centro di documentazione e di coordinamento anche con l’attività istituzionale degli Enti di cui allart. 2, cpv 1, di mantenere i contatti con i membri e con i mezzi di informazione.

Il comitato direttivo ne stabilisce la sede e lorganizzazione.

Questa dichiarazione d'intesa é stata approvata dallAssemblea costituente del 19 gennaio 1995.

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